D. L.vo n. 33 del 14/03/2013 art 10
LE SCUOLE NON SONO TENUTE ALLA PUBBLICAZIONE RELATIVE AGLI OIV (ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE)
Articolo 10, comma 8, lettera c – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;